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D.P.R. 21/12/1999 n. 554

4. La stazione appaltante può richiedere al collaudatore in corso d’opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell’appalto.

Art. 193 - Oneri dell’appaltatore nelle operazioni di collaudo

1. L’appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell’organo di collaudo gli operai e i mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

2. Rimane a cura e carico dell’appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell’eseguire tali verifiche.

3. Nel caso in cui l’appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell’appaltatore.

Art. 194 - Processo verbale di visita

1. Della visita di collaudo è redatto processo verbale, che contiene le seguenti indicazioni:

a) la località e la provincia;

b) il titolo dell’opera o del lavoro;

c) l’importo del progetto e delle eventuali successive varianti;

d) la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi delle rispettive loro approvazioni;

e) l’importo delle somme autorizzate;

f) le generalità dell’appaltatore;

g) le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;

h) il tempo prescritto per l’esecuzione, con l’indicazione delle eventuali proroghe;

i) la data e l’importo del conto finale;

l) la data di nomina dell’organo di collaudo e le generalità del collaudatore o dei collaudatori;

m) i giorni della visita di collaudo;

n) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

2. Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall’organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.

3. Nel caso di collaudo in corso d’opera, le visite vengono eseguite con la cadenza che la commissione ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. I relativi verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro 30 giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull’andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell’appaltatore e dell’ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.

4. I processi verbali, oltre che dall’organo di collaudo e dall’appaltatore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e da chiunque intervenuto. È inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.

5. Quando per lavori di notevole importanza è fissato nel capitolato speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabili- to per il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze è fatta espressa menzione nel verbale di visita.

Art. 195 - Relazioni

1. L’organo di collaudo redige un’apposita relazione in cui raffronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle va rianti approvate e dei documenti contabili e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l’impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori In tale relazione l’organo di collaudo espone in forma particolareggiata sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento:

a) se il lavoro sia o no collaudabile;

b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;

c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;

d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;

e) il credito liquido dell’appaltatore.

2. In relazione separata e riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle domande dell’impresa e sulle eventuali penali sulle quali non è già intervenuta una risoluzione definitiva.

3. Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione il collaudatore valuta, tenuto conto delle modalità di conduzione dei lavori e delle domande e riserve dell’impresa, se a suo parere l’impresa è da reputarsi negligente o in malafede.

Art. 196 - Discordanza fra la contabilità e l’esecuzione

1. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche vengono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale.

2. In caso di gravi discordanze, l’organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento trasmette la relazione e le proposte dell’organo di collaudo, alla stazione appaltante.

Art. 197 - Difetti e mancanze nell’esecuzione 1. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all’esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l’organo di collaudo rifiuta l’emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell’art. 202.

2. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l’organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all’appaltatore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l’appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittigli, ferma restando la facoltà dell’organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.

3. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell’opera e la regolarità del servizio cui l’intervento è strumentale, l’organo di collaudo determina, nell’emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’appaltatore.

Art. 198 - Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato

1. Ove l’organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, sospende il rilascio del certificato di col laudo e ne riferisce al responsabile del procedimento, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la comunicazione e le proposte dell’organo di collaudo con proprio parere, alla stazione appaltante.

2. L’eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate fatta dal responsabile del procedimento non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

Art. 199 - Certificato di collaudo

1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l’organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:

a) l’indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro;

b) i verbali di visite con l’indicazione di tutte le verifiche effettuate;

c) il certificato di collaudo.

2. Nel certificato l’organo di collaudo:

a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;

b) determina la somma da porsi a carico dell’appaltatore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d’ufficio, o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese di assistenza, oltre il termine convenuto per il compimento dei lavori;

c) dichiara, salve le rettifiche che può apportare l’ufficio tecnico di revisio- ne, il conto liquido dell’appaltatore e la collaudabilità dell’opera o del lavoro e sotto quali condizioni.

3. Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità sopra specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione. Decorsi i 2 anni, il collaudo si intende approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Art. 200 - Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata

1. Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l’opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell’opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio e tale eventualità sia stata prevista in contratto, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizioni che:

a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di impianti od opere a rete;

c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;

d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d’appalto

e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l’organo di collaudo procede a verificare l’esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l’occupazione e l’uso dell’opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.

Art. 201 - Obblighi per determinati risultati

1. Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l’appaltatore abbia assunto l’obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non è diversamente stabilito nei capitolati speciali d’appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole quali l’appaltatore rimane vincolato fino all’accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del responsabile del procedimento, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell’accertamento.

Art. 202 - Lavori non collaudabili

1. Nel caso in cui l’organo di collaudo ritiene i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui all’art. 195.

Art. 203 - Domande dell’appaltatore al certificato di collaudo 1. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all’appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di 20 giorni. All’atto della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.

2. Tali domande devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal regolamento con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.

3. L’organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole osservazioni fatte dall’appaltatore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Art. 204 - Ulteriori provvedimenti amministrativi

 

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